Arredo fisso

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 14 giugno 1989, n.236. Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

4.1.4. Arredi fissi.
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare:
i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.

5.6. Arredi fissi
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.

8.1.4. Arredi fissi.
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. [...]

8.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri, interruttori e prese (Fig. 1).


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In una abitazione gli arredi fissi (es. piani incassati nei muri, banchi fissi, etc.) permettono ai soggetti con scarso equilibrio o che si affaticano facilmente di aggrapparsi, sostenersi, sedersi e riposare; utilizzare elementi stabili offre una sicurezza maggiore, riducendo il rischio di scivolamenti o cadute, rispetto agli arredi mobili. Una seduta fissa, in alcuni casi e per alcune disabilità, da un senso di maggiore sicurezza e stabilità mettendo in condizioni di maggiore tranquillità la persona che la utilizza.
Questi elementi fissi devono essere ben posizionati, in modo da non intralciare il transito delle persone e devono avere forme possibilmente morbide, senza spigoli vivi o taglienti e in materiale relativamente elastico.


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